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(dal sito web della Commissione Adozioni Internazionali)

 

Chi può Adottare: Requisiti per l’adozione

 

I requisiti per l’adozione internazionale sono gli stessi che per l’adozione nazionale, e sono previsti dall’art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001) che disciplina l’adozione.

 

L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare.

 

Riguardo all’età, secondo la legge:

 

- la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni;

- la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l'altro. Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.

 

1ª TAPPA : La dichiarazione di disponibilità  

 

TEMPI: entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione il Tribunale deve trasmettere la domanda ai servizi socio-territoriali competenti. (vedi. 2ª tappa)

 

SOGGETTI: coppia Tribunale per i minorenni

 

LUOGO: Tribunale della propria Regione di residenza

 

La prima tappa, per chi desideri adottare un bambino straniero, è il Tribunale per i minorenni competente per il territorio di residenza.

 

Generalmente è presente nel capoluogo di ogni regione, e alcune regioni ne hanno più di uno.

 

Nel caso di cittadini italiani residenti all'estero, il tribunale competente al quale ci si deve rivolgere per inoltrare la domanda, è quello dell'ultimo domicilio dei coniugi e, in mancanza di precedente domicilio, il Tribunale per i minorenni di Roma. 

 

Una volta individuato il Tribunale, occorrerà rivolgersi all ufficio di cancelleria civile per presentare la "dichiarazione di disponibilità" all'adozione internazionale.

 

Gli aspiranti all'adozione infatti non vantano un diritto ad ottenere un bambino ma possono solo esprimere la loro disponibilità ad adottarne uno. Infatti l istituto dell'adozione ha per fine di soddisfare il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia, e di dare la possibilità di averne una ad un bambino che ne è privo.

 

E non viceversa.

 

Oltre alla dichiarazione vanno allegati i seguenti documenti in carta semplice: (Attenzione la documentazione richiesta può variare, si consiglia di contattare preventivamente il Tribunale al quale si vuole inoltrare la richieta)

 

- Certificato di nascita dei richiedenti;

- Stato di famiglia;

- Dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori degli adottanti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio davanti al segretario; oppure, qualora fossero deceduti:

- Certificato di morte dei genitori dei richiedenti;

- Certificato rilasciato dal medico curante;

- Certificati economici: mod.101 o mod.740 oppure busta paga;

- Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti;

-Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto.

 

Gli aspiranti genitori adottivi devono in primo luogo rispondere ai requisiti previsti dall'art.6 della legge n.184/1983 e pertanto possono presentare la dichiarazione di disponibilità:

 

  • le coppie coniugate;

  • sposate al momento della dichiarazione di disponibilità (è computabile la precedente convivenza more uxorio per almeno tre anni se documentata);

  • non aventi in corso o di fatto alcuna separazione;

  • con una differenza massima entrambi di 45 anni (e minima di 18) con il figlio da adottare;

  • in possesso delle capacità di educare, istruire e mantenere il figlio adottivo (requisiti che saranno oggetto dell'indagine dei Servizi territoriali, dopo il primo controllo da parte del Tribunale).

  •  

Se il Tribunale per i minorenni ravvisa la manifesta carenza dei requisiti sopra descritti, pronuncia immediatamente un decreto di inidoneità. Qualora invece non vi sia stato niente da rilevare, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, il giudice minorile trasmette la documentazione relativa alla coppia aspirante, ai servizi degli Enti locali.

 

2ª TAPPA: L'indagine dei servizi territoriali  

 

TEMPI: entro 4 mesi dall'invio della documentazione da parte del Tribunale per i minorenni.

 

SOGGETTI: servizi degli enti localicoppia

 

LUOGO: il servizio territoriale della propria città di residenza.

 

I servizi degli Enti locali hanno il ruolo importante di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale. Il lavoro dei servizi è volto alla stesura di una relazione da inviare al Tribunale, che fornirà al giudice gli elementi di valutazione sulla richiesta della coppia. 

 

E' chiaro che questo è un momento molto delicato nel quale gli aspiranti genitori adottivi possono sentirsi come sottoposti ad un esame. I servizi però devono cercare di sondare la loro capacità di prendersi cura di un minore, l'apertura di entrambi all'adozione, la loro situazione socio-economica - in maniera discreta- ponendosi "a fianco", e non di fronte agli aspiranti all adozione.

 

E saranno pronti, in questo modo, a fornire alla coppia ogni elemento utile per una più approfondita preparazione all adozione.In questa fase è anche compito dei servizi informare in modo corretto e completo gli aspiranti genitori adottivi sulle condizioni di vita dei bambini nei paesi di loro provenienza e sugli stili di vita a cui sono abituati.

 

3ª TAPPA: Il decreto di idoneità  

 

TEMPI: entro 2 mesi dalla ricezione della relazione dei servizi territoriali

 

SOGGETTI: Tribunale per i minorennicoppiaLUOGO: il Tribunale della propria Regione di residenza.

 

Una volta ricevuta la relazione il Tribunale convoca i coniugi e può, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti.

 

A questo punto il giudice decide se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all adozione.

 

E' chiaro che il Tribunale prende la decisione con riferimento agli accertamenti compiuti dai servizi, che costituiscono la base per la valutazione dell'idoneità.

 

Il decreto di idoneità può contenere anche, nell'interesse del minore, ogni elemento utile a completare il quadro delle caratteristiche della coppia, per favorire l incontro con lo specifico bambino, o con più bambini, da adottare.

 

Una volta rilasciato, il decreto viene inviato alla Commissione per le adozioni internazionali e all'ente autorizzato, se è già stato scelto dai coniugi.

Ciao, mi chiamo Elias!

Ho il compito di illustrarti gli step da seguire per ottenere il decreto di idoneità.

Cos'è il decreto di idoneità? Leggi sotto

La fase pre adottiva

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