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Agevolazioni fiscali

(Normativa di riferimento: TUIR, art. 10, comma 1, lett. I) bis del D.P.R. n. 917/86, così come modificato dalla legge 476/98).

Le somme versate ad A.I.A.U. ONLUS e relative alle procedure inerenti l’adozione internazionale, in base anche alle delucidazioni fornite dalla risoluzione ministeriale 77/E del 28/05/04, godono di diverse agevolazioni.


Le spese per le procedure adottive possono essere portate in deduzione annualmente, nella misura del 50% del loro ammontare, da tutte le coppie che abbiano in corso un’adozione internazionale. 

 

Sono escluse dalle agevolazioni fiscali le spese sostenute prima del conferimento dell’incarico e dopo che il minore adottato abbia fatto ingresso in Italia (corsi di formazione, colloqui e relazioni post adozione). E’ necessario, da parte della coppia, produrre all’Ente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativo alle spese sostenute in originale ,mentre, i documenti di spesa in pdf,  per fare sì che l’Ente possa rilasciare la certificazione valida per la deduzione, sia delle spese effettuate per il tramite dell’Ente stesso, sia per quelle sostenute direttamente dalla coppia e di loro esclusiva responsabilità.

 

L’Ente rilascerà la certificazione valida ai fini fiscali.

 

I genitori  adottivi dovranno conservare, per i tempi previsti dalla normativa vigente, gli originali dei giustificativi di tutte le spese sostenute e, la certificazione rilasciata dall’ Ente.

 

 

 

Vademecum per Certificazione costi adozione ai fini fiscali 

 

 

Modello autocertificazione 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il governo ha stanziato risorse per coprire l’erogazione del bonus alla fascia di redditi famigliari con redditi più bassi. L’ammontare degli assegni sarà compresa tra gli 80 e i 160 euro per le famiglie che hanno avuto un figlio o che potranno averlo.

 

Sono inclusi nell’intervento a favore delle famiglie anche i neo genitori adottivi. Condizione fondamentale per usufruire del bonus, come detto, è avere un reddito Isee al di sotto dei 25mila euro annui.

 

La prestazione viene erogata dal giorno della nascita del figlio fino al compimento del terzo anno di età o, in caso di adozione, al momento del suo ingresso in famiglia.

 

Come si chiede il contributo. Sarà l’Inps a chiarire tempistiche e modalità dell’invio delle domande, che andranno comunque inoltrate per via telematica. Ad avanzare richiesta dovrà essere un genitore, una sola volta per ciascun figlio, fornendo adeguata autocertficazione che sarà sottoposta al vaglio dell’ente di previdenza per la verifica dei requisiti.

 

 

 

 

 

BONUS BEBE' 2015

Agevolazioni fiscali

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